PARTE PRIMA
FEDERAZIONE, ASSOCIAZIONI E SOCI
ART. 1- DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita, a norma degli art. 36 e ss. del Codice Civile, una libera Federazione denominata:
FAIPA – FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEI PORTIERI D’ALBERGO “LE CHIAVI D’ORO”
Il cui simbolo associativo è rappresentato da due chiavi d’oro incrociate con la scritta FAIPA. La Federazione avrà sede nella città di residenza del Presidente Nazionale. La Federazione potrà istituire, inoltre, sedi secondarie sul territorio nazionale ed estero, succursali e rappresentanze, nonché aderire o partecipare ad organismi aventi finalità analoghe od affini, sia nazionali che internazionali.
ART. 2- GLI SCOPI
La Federazione non ha scopi di lucro ed è apartitica. Essa si prefigge il fine di coordinare, sotto la guida di un organismo Nazionale, le varie Associazioni Regionali e Locali di Portieri d’Albergo e addetti al Front Office che si riconoscano nel presente Statuto condividendone intenti e finalità, pur nella più ampia libertà d’azione riconosciuta all’interno di ciascuna entità.
In particolare la Federazione ha lo scopo di:
comma 1– Sviluppare e promuovere ogni tipo di iniziativa diretta all’elevamento morale, culturale, sociale e materiale degli iscritti attraverso l’organizzazione delle più varie attività: da quella professionale, relativa allo studio ed all’esame dei problemi della categoria dei Portieri d’Albergo e addetti al Front Office, a quella congressuale, ricreativa, artistica, culturale, sportiva, turistica, anche mediante la pubblicazione e la distribuzione di un Bollettino di informazione o attuando altre iniziative editoriali ed anche la creazione di un sito multimediale.
comma 2- Instaurare un costruttivo dialogo con gli Albergatori e tutte le Associazioni affini, allo scopo di ottenere per la categoria una considerazione sempre più adeguata e consona all’attività professionale degli iscritti. Partecipare ad iniziative di altri enti o istituzioni.
comma 3- Svolgere ogni azione intesa a migliorare le condizioni morali e sociali di tutti gli iscritti oltre a favorire, con il proprio contributo morale e materiale, il raggiungimento degli scopi previsti da ciascuno degli Statuti vigenti nelle singole Associazioni.
comma 4- Tutelare e difendere gli interessi degli associati e della professione, offrendo sostegno morale ai propri iscritti, senza sostituirsi agli organi esterni preposti.
comma 5- Facilitare le relazioni fra i Soci di tutte le Associazioni Regionali aderenti con ogni tipo di iniziativa, per favorire e stabilire fra loro un legame di stretta ed amichevole colleganza; aiutare i Soci bisognosi mediante la più generosa attività mutualistica.
comma 6- Organizzare, promuovere e gestire corsi, seminari e convegni, iniziative di formazione e aggiornamento professionale, di specializzazione e di sperimentazione fra tutti gli iscritti, al fine di diffondere la conoscenza della categoria, della vita e delle tradizioni dell’attività del Portiere d’Albergo e dell’addetto al Front Office; oltre a studiare i problemi del lavoro e di combattere la disoccupazione e favorire ogni sinergia fra gli iscritti e le altre istituzioni ed imprese che operano nel settore turistico-alberghiero.
comma 7- Promuovere ogni tipo di ricerca e di iniziativa per ottimizzare l’impiego del tempo libero degli associati nelle sue molteplici forme, organizzando le più varie attività ricreative e quant’altro utile a favorire gli scopi istituzionali della Federazione. Attuare, insomma, tutte quelle forme di attività dirette alla crescita morale e materiale degli associati.
comma 8- Acquisire, mantenere e gestire, sia in proprietà che in affitto, una sede ed altri locali utili allo svolgimento delle attività associative e scolastiche,corsi di formazione, corsi di aggiornamento ad indirizzo di Portineria e Front Office,per i propri associati.
Anche a richiesta di altre istituzioni esterne,organizzare e gestire attività di formazione.
comma 9- Al fine del raggiungimento degli scopi associativi, ed in misura non prevalente rispetto all’organo medesimo, la Federazione potrà esercitare ogni attività commerciale ritenuta utile o necessaria dal Consiglio Nazionale con esclusione, in ogni caso, di qualunque finalità di lucro.
A tal uopo la Federazione intende essere retta e regolata, oltre che dal Codice Civile, dalla lettera C dell’art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917.
ART. 3- LE ASSOCIAZIONI ADERENTI
comma 1- Le Associazioni aderenti
Possono essere ammesse all’interno della Federazione, e senza limiti temporali, tutte le Associazioni Italiane, Regionali o Locali, costituite da Portieri d’Albergo e addetti al Front Office, purchè non siano aderenti ad altri organismi federativi di categoria. Le domande di adesione da parte delle Associazioni Regionali o Locali costituite o costituende dovranno essere accompagnate da una lista nominativa di almeno cinque (5) soci e successivamente da una copia dello Statuto conforme a quello della FAIPA indirizzate al Presidente Nazionale, il quale le sottoporrà al giudizio del Consiglio Direttivo, che potrà decidere sull’accoglimento o il rigetto a suo insindacabile giudizio. Le Associazioni Regionali non hanno diretta relazione con la propria conformazione geografica.L’iscrizione è subordinata al versamento della quota annuale e degli altri eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Nazionale e comporta l’accettazione incondizionata al presente Statuto ed all’eventuale regolamento approvato dall’Assemblea del Congresso Generale.
comma 2- Iscrizione individuale alla FAIPA
Ove non siano presenti Associazioni Regionali, il singolo richiedente può chiedere di essere ammesso in via temporanea, stabilita in un anno alla FAIPA, in attesa della costituzione di un’Associazione Regionale o Locale, facendo richiesta presso la Segreteria Nazionale ed ottemperando al pagamento della quota annuale stabilita dalla FAIPA presso la Tesoreria Nazionale. A tal proposito il Presidente Nazionale, a suo insindacabile giudizio, lo può anche investire della carica di “Fiduciario Regionale” (cfr. art. 3 comma 3). Decadendo tale obiettivo, l’associato verrà integrato nella Regionale di sua scelta.
comma 3- Il Fiduciario Regionale
Compito del Consiglio Direttivo è quello di incentivare e supportare (anche economicamente) la nascita di nuove Associazioni Regionali o Locali. A tal proposito il Presidente Nazionale, qualora individuasse Soci effettivi, o iscritti alla FAIPA, in grado di realizzare tale compito, ha la facoltà di designare la figura del “Fiduciario Regionale”.
Il Fiduciario Regionale non può candidarsi ad alcuna carica sociale.
ART. 4- I SOCI
comma 1- Requisiti
Possono essere ammessi a far parte della FAIPA coloro che, in possesso dei seguenti requisiti, ne facciano domanda alla propria Associazione Regionale o Locale di riferimento o in mancanza di ciò alla Segreteria Nazionale:
Lettera a-essere Portieri d’Albergo o addetti al Front Office che possano comprovare la loro operatività professionale mediante un’autocertificazione.
La FAIPA considera addetti al Front Office coloro che esercitano la professione in un’unica postazione operativa a contatto con e per il cliente.
Lettera b- che svolgano la loro professione in alberghi a cinque, quattro e tre stelle ed in quelle strutture ricettive dedite all’ospitalità (Resorts, Residence, Case per Ferie) dove esiste un reparto di Portineria o Ricevimento che organizza e dirige l’accoglienza, quindi l’assistenza e la permanenza del cliente. Anche altre eventuali richieste di iscrizioni provenienti da colleghi di strutture ricettive non menzionate potranno essere valutate da parte dei Consigli Direttivi di appartenenza.
lettera c- che, a discrezione delle eventuali autorizzazioni delle proprietà/direzioni delle strutture ricettive dove esercitano la professione, indossino sulla divisa il simbolo delle chiavi d’oro incrociate o un distintivo che attesti l’appartenenza alla FAIPA.
comma 2- Tipologie di Soci
La FAIPA è composta dalle seguenti tipologie di Soci:
Soci effettivi: sono coloro che esercitano stabilmente la professione di Portiere d’Albergo o addetto al Front Office. Gli appartenenti a questa categoria in regola con la quota associativa, hanno diritto di voto e possono ricoprire qualsiasi carica sociale in seno alle proprie Associazioni regionali. Al raggiungimento dei 65 anni di età, il Socio effettivo, avendo ottenuto i requisiti per il pensionamento e non esercitando la professione con continuità, previa certificazione del contrario, passerà d’ufficio alla categoria di Socio senior.
Socio senior: sono coloro che hanno raggiunto il 65° anno di età e la perdita dei requisiti di cui agli effettivi, oppure hanno raggiunto i termini della pensione prima del 65° anno di età e ne hanno comunicato per libera propria scelta il passaggio definitivo di categoria alla rispettiva Associazione Regionale. Gli appartenenti a questa categoria in regola con la quota associativa, hanno diritto di voto, possono essere eletti nei propri Consigli Direttivi, fino ad un massimo di tre, a tutte le cariche associative escluse quelle di Presidente, Vice-Presidente Vicario e Segretario.
*Soci aderenti: sono i Soci effettivi che, benché abbiano cambiato professione o qualifica, momentaneamente o definitivamente, intendono rimanere associati nelle varie Associazioni Regionali. Qualora ritornassero ad avere i requisiti antecedenti verranno reintegrati nella qualifica precedente.
* Soci aspiranti: sono coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno chiesto di iscriversi nelle Associazioni Regionali. Si dà facoltà di decidere in merito a modi e tempi di ingresso alle singole Associazioni Regionali.
* Socio cadetto :appartengono a questa categoria gli studenti delle scuole ad indirizzo
Turistico – Alberghiero, pubbliche e private, stage di formazione ,master con indirizzo Portineria e Front Office. Possono fare parte a questa categoria anche coloro che non esercitano la professione in modo continuativo come gli stagionali, contratti a tempo determinato, contratti a termine, sostituzione varie. Possono partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione e della Federazione, sono esentati dal pagamento delle quote associative e non possono deliberare ed essere eletti. Passano ad altra categoria di Socio maturandone i requisiti richiesti.
* Soci sostenitori: sono persone fisiche e/o giuridiche che favoriscono gli scopi delle associazioni regionali e della FAIPA mediante contributi, elargizioni e iniziative economiche di qualunque tipo.
* Soci onorari: sono personalità che abbiano reso significativi servizi alle associazioni regionali o alla FAIPA e che possono contribuire allo sviluppo culturale, economico e sociale di entrambi.
* Gli appartenenti a queste ultime (5) categorie non possono versare la quota sociale (salvo contributo libero che a loro insindacabile giudizio porti sostegno alle attività delle Associazioni o della Federazione), non esercitano diritto di voto e non sono eleggibili ad alcuna carica associativa locale e nazionale.
ART. 5- OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
Le Associazioni aderenti alla Federazione dovranno:
1-osservare e far rispettare ai propri associati le prescrizioni del loro e del presente Statuto, quindi collaborare fattivamente con l’esecutivo FAIPA nel perseguire gli obiettivi di volta in volta prefissi;
2-uniformare le sigle ed i loghi regionali con il nome della propria associazione e la dicitura “Le Chiavi d’Oro” ed uniformare la fine del triennio dei rispettivi Direttivi regionali entro il 31 Maggio dell’anno di svolgimento del Congresso Generale;
3-segnalare alla Federazione ogni variazione dei loro organi sociali e rispettare i termini di pagamento della quota nazionale FAIPA entro il 30 aprile di ogni anno;
4-nominare, preferibilmente fra i componenti del proprio Direttivo od esecutivo, uno o più osservatori con lo scopo di mantenere i contatti con le diverse organizzazioni turistiche alberghiere e associazioni di categoria del settore e favorire nel miglior modo possibile e con la più cortese accoglienza i Soci delle associazioni consorelle in visita nella loro regione;
5-infine tutte le Associazioni Regionali sono tenute a riprodurre oltre all’emblema Regionale anche l’emblema sociale della Federazione sia su carta intestata che su biglietti da visita personali. Le Associazioni Regionali sono tenute inoltre a riprodurre l’emblema sociale sopra menzionato su cartelloni o manifesti di qualsiasi grandezza (non personalizzato) in occasione di manifestazioni nelle quali sia impegnata la Federazione.
Le sopra descritte riproduzioni dell’emblema nazionale devono essere assolutamente fedeli all’emblema nazionale, anche nel colore
ART. 6- CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI ASSOCIAZIONE ADERENTE
Ciascuna Associazione aderente potrà sciogliersi dalla Federazione o recedere da essa previa comunicazione diretta al Presidente Nazionale da trasmettersi con lettera raccomandata A.R., con i sistemi telematici o sistemi normativi e legali vigenti, almeno tre mesi prima della data di riunione del Consiglio Nazionale.
L’Associazione e chiunque recede dalla Federazione non ha diritto al rimborso della quota versata. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
Qualora un’Associazione aderente ( e il singolo socio temporaneamente in carica alla FAIPA) attraverso il comportamento dei suoi componenti non si attenesse allo Statuto Federale o si rendesse morosa dei contributi dovuti alla Federazione o, per una ragione qualsiasi, arrecasse pregiudizio morale o materiale alla Federazione, potrà essere sottoposta, su iniziativa del Consiglio Nazionale, a giudizio disciplinare del collegio dei Probi Viri, riunito in Gran Giurì, che potrà assumere a suo insindacabile ed inappellabile giudizio i provvedimenti più opportuni, ivi compreso quello dell’espulsione.
PARTE SECONDA
GLI ORGANI SOCIALI
ART. 7- GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi della Federazione:
A- Il Congresso Generale: Assemblea Generale delle Associazioni aderenti e dei soci iscritti.
B- Il Consiglio Nazionale: il Consiglio Direttivo, i Presidenti ed i Segretari regionali, i Consiglieri Nazionali.
C- Il Consiglio Direttivo: è l’Esecutivo della Federazione. Di seguito i suoi componenti:
Il Gran Consigliere a Vita
Il Presidente Nazionale
I tre Vice-Presidenti
Il Segretario
Il Tesoriere
ART. 8- IL CONGRESSO GENERALE
Il Congresso Generale delle Associazioni aderenti e di tutti i Soci iscritti alla FAIPA, si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre anni nella località proposta dal Consiglio Direttivo della Federazione, e approvata nella riunione del Consiglio Nazionale tenuto l’anno precedente il Congresso.
comma 1- Composizione
Il Congresso Generale è costituito dagli stessi componenti del Consiglio Nazionale (aventi diritto di voto), aumentato di tutti i Soci effettivi e Senior delle Associazioni Regionali aderenti e di tutti i Soci momentaneamente iscritti alla FAIPA.
comma 2- Competenze
Il Congresso Generale rappresentato dai componenti del Consiglio Nazionale(cfr comma 3 art 11), elegge il Presidente Nazionale e ratifica il Consiglio Direttivo della Federazione così come proposti dall’aspirante Presidente al momento della sua candidatura con il programma della futura attività. Il Congresso elegge inoltre i due Vice-Presidenti Nazionali e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probi Viri.
Il Congresso Generale delibera inoltre sulle modifiche allo statuto.
comma 3- Convocazioni e votazioni dell’Assemblea.
Lettera a -L’Assemblea congressuale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta.
Le votazioni avverranno per alzata di mano, salvo che una o più delegazioni richiedano il voto segreto. In questo caso i votanti saranno muniti di apposita scheda o biglietto pieghevole che verrà depositato nelle urne predisposte. A votazione conclusa le schede dei votanti saranno scrutinate da una commissione di cinque membri dei soci presenti, preventivamente costituita.
Lettera b- Le decisioni prese dall’Assemblea congressuale verranno scritte a verbale su apposito registro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente Nazionale e dai Presidenti Regionali. Detto registrorimarrà in consegna al Presidente Nazionale previa consegna di copia dei verbali ai Presidenti Regionali da effettuarsi entro un mese dalla data dell’Assemblea congressuale.
Lettera c- L’Assemblea straordinaria deve essere convocata, dal Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio Direttivo, oppure dallo stesso Presidente Nazionale su richiesta di almeno un terzo delle Associazioni regionali, inoltre su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Lettera d- Solo le associazioni territoriali possono proporre l’inserimento delle voci nell’O.D.G. In sede di Congresso Generale possono prendere la parola tutti i Soci Effettivi e Senior regolarmente iscritti alla FAIPA. La durata di ciascun intervento non potrà superare il limite di tre minuti.
ART. 9- IL CONSIGLIO NAZIONALE
comma 1- Composizione
Il Consiglio Nazionale è composto:
Dai membri del Consiglio Direttivo,
I Presidenti e i Segretari in carica delle Associazioni Regionali.
I Consiglieri Nazionali.
comma 2- Competenze
Il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta ordinaria possibilmente due volte l’anno.
Nella prima riunione verrà approvato il bilancio consuntivo proposto dal consiglio direttivo.
Il Consiglio Nazionale può altresì essere convocato in seduta straordinaria quando almeno un quinto dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta.
Il Consiglio Nazionale approva le proposte del Consiglio Direttivo concernenti i programmi, le attività e l’indirizzo della Federazione.
comma 3 – Convocazioni
La convocazione del Consiglio Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, tanto per la prima che per la seconda convocazione, è sempre fatta dal Presidente Nazionale mediante avviso contenente l’ordine del giorno, da spedirsi ad ogni componente del Consiglio per via telematica o sistemi normativi vigenti e con risposta di ricevimento almeno un mese prima della data fissata per il Consiglio.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente Nazionale e, in sua assenza, dal Vice-Presidente Vicario. A tale incontro possono partecipare (senza diritto di voto) anche altre figure convocate dal Presidente Nazionale che ricoprono incarichi fiduciari od onorifici di particolare rilevanza, ( ad esempio: I Past President Nazionali, i Presidenti Onorari Nazionali, il Presidente dei Revisori dei Conti, il Presidente dei Probi Viri, il Responsabile del Fiore dell’Amicizia, il Responsabile delle Relazioni Esterne, il Fiduciario Regionale.
comma 4- Votazioni
Il Consiglio Nazionale, è validamente costituito quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Esso delibera a maggioranza assoluta. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente Nazionale almeno un mese prima della data del Consiglio, previa consultazione obbligatoria con i Presidenti delle associazioni aderenti.
Eventuali mozioni scritte potranno essere indirizzate al Presidente Nazionale da chiunque abbia interesse almeno un mese prima della data fissata del Consiglio Nazionale, per formare argomenti e materia di discussione.
ART. 10- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
comma 1- Composizione e durata
La Federazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da:
Gran Consigliere a Vita
Presidente Nazionale
Tre Vice-Presidenti Nazionali territoriali (di cui un Vicario)
Segretario
Tesoriere
Eccetto la figura del Gran Consigliere a Vita (escluso dal diritto di voto), il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi per un totale di sei anni.
comma 2- Competenze
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
Lettera a: promuove le iniziative necessarie ad attuare i fini statutari e gestisce l’amministrazione ordinaria della Federazione.
Lettera b: entro la fine di ciascun anno solare predispone il bilancio preventivo ed il programma delle attività per l’anno successivo; entro la fine del terzo mese di ciascun anno solare predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale. Per tale occasione partecipa al Consiglio Direttivo il Presidente dei Revisori dei Conti (cfr art 9 comma 2).
A tale incontro possono partecipare (senza diritto di voto) anche altre figure convocate dal Presidente Nazionale che ricoprono incarichi fiduciari od onorifici di particolare rilevanza, ad esempio:
I Past President Nazionali, i Presidenti Onorari Nazionali, il Presidente dei Revisori dei Conti, il Presidente dei Probi Viri, il Responsabile del Fiore dell’Amicizia, il Responsabile delle Relazioni Esterne, il Fiduciario Regionale.
Lettera c: fissa la remunerazione ed i compensi per i servizi prestati alla Federazione da terzi e cura i rapporti di lavoro;
Lettera d: provvede alla gestione economica e finanziaria della Federazione ed autorizza il Presidente ed il Tesoriere ad aprire e gestire conti correnti con firma congiunta determinando i relativi poteri. Nomina altresì procuratori speciali per particolari specifiche operazioni;
Lettera e: autorizza il Presidente Nazionale a stare in giudizio;
Lettera f: esamina le domande di iscrizione di nuove Associazioni Regionali e Locali per l’eventuale accoglimento o il rigetto a suo insindacabile giudizio.
comma 3- Convocazione e votazioni
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente Nazionale per via telematica con risposta di ricevimento, da inviarsi non meno di un mese prima dell’incontro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voto, prevale il voto del Presidente.
comma 4- Incompatibilità
Le cariche nel Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualunque carica sociale in seno ai Consigli Direttivi Regionali ad eccezione del semplice consigliere. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compensi.
ART. 11- IL PRESIDENTE NAZIONALE
comma 1- Requisiti per l’elezione
E’ eleggibile alla carica di Presidente Nazionale qualunque Socio effettivo di una delle associazioni aderenti alla Federazione, che abbia ricoperto in passato almeno la carica di consigliere del proprio direttivo per un mandato (tre anni). La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualunque carica sociale in seno ai Consigli Direttivi Regionali ad eccezione del semplice consigliere.
comma 2- La candidatura
Il candidato in possesso dei requisiti richiesti, previa deliberazione dell’associazione di appartenenza, deve presentare regolare domanda di candidatura alla Segreteria della Federazione almeno tre mesi prima dello svolgimento del Congresso Generale. A tale domanda vanno allegati il programma che si intende svolgere nel corso del mandato ed i nomi del Vice-Presidente Vicario, del Segretario e del Tesoriere con cui si intende collaborare. Non ottemperando a quanto sopra, la candidatura non sarà ritenuta valida. La Segreteria della Federazione provvederà a trasmettere per conoscenza alle varie associazioni aderenti programmi e candidature.
comma 3- L’Elezione
Compito di eleggere il Presidente Nazionale è prerogativa del Congresso Generale che si riunisce in seduta ordinaria con questo scopo ogni tre anni (tale è infatti la durata del mandato presidenziale) e che per tale occasione è rappresentato dai Soci elettori. Fanno parte dei Soci elettori tutti i componenti del Consiglio Nazionale ed i Consiglieri Nazionali nella misura di uno ogni 25 o frazione di Soci delle varie Associazioni Regionali regolarmente iscritti Nel caso di una sola candidatura alla Presidenza, il Congresso procede all’elezione con votazione palese o per acclamazione. Nel caso di due o più candidature si va alla votazione segreta con la formula del turno unico. Il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi viene eletto Presidente. In caso di parità di voto fra due o più candidati, si va al ballottaggio e viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
comma 4- La procedura di voto
Responsabile delle operazioni è il Collegio dei Probi Viri, costituitosi per l’occasione in Comitato Elettorale. Se al Congresso Generale non fosse presente uno dei membri dei Probi Viri, si procederà alla sua sostituzione con un membro supplente. All’inizio del Congresso tutti gli aventi diritto al voto presenti (gli assenti al Congresso potranno delegare ad un avente diritto per un massimo di una delega a testa) vanno registrati su apposita lista elettorale. Al momento del voto, la chiamata segue l’ordine alfabetico: a ciascun elettore viene consegnata la scheda elettorale con stampati i nomi dei due o più candidati, quindi egli si dirige presso il “seggio volante” predisposto per l’occasione. Una volta espressa la propria preferenza, l’elettore depone la scheda in un’urna chiusa che sarà poi aperta soltanto a voto concluso per procedere allo scrutinio. Le schede elettorali andranno poi distrutte, rimanendo agli atti il solo verbale dell’elezione.
comma 5- Poteri
Il Presidente è il massimo organo della Federazione. Egli ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio. Dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi (sei anni in totale). Convoca il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori. Adotta le decisioni indifferibili che saranno sottoposte, per ratifica, alla seduta successiva del Consiglio stesso. Attribuisce incarichi speciali e fiduciari per lo svolgimento di ruoli particolari (ad es. Responsabile del Fiore dell’Amicizia, Responsabile Editoriale, Responsabile delle Comunicazioni esterne, Fiduciario Regionale, etc.). Al Presidente, o a chiunque da lui delegato a rappresentarlo, spetta un rimborso spese per viaggio ed eventuale soggiorno in occasione di congressi, riunioni ed inviti anche internazionali.
comma 6- Assenza, Impedimento, Dimissioni
Verificandosi una di queste circostanze, il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Vice-Presidente Vicario, la quale assume temporaneamente tutti i poteri fino al rientro di questi (nei primi due casi) o fino al congresso successivo. In caso di dimissioni, qualora all’interno del Consiglio Nazionale la maggioranza degli aventi diritto lo ritenga opportuno, si può procedere alla convocazione di un Congresso Generale straordinario per l’elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo esecutivo, il tutto in ossequio della normativa vigente.
comma 7- Decadenza dei requisiti
Se durante lo svolgimento del mandato, il Presidente dovesse cessare della qualifica di socio effettivo, il Consiglio Nazionale a maggioranza, può decidere di consentire al Presidente il proseguimento del mandato oppure sollevarlo dall’incarico attribuendone i poteri al Vice-Presidente Vicario, oppure ancora convocare un Congresso Generale straordinario per l’elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo esecutivo, il tutto in ossequio della normativa vigente.
comma 8- Assenza di candidature alternative
Al termine di un doppio mandato ed in assenza di candidature alternative, il Consiglio nazionale a maggioranza può decidere se prolungare il mandato al Presidente uscente e di conseguenza, all’intero esecutivo.
comma 9- Messa in stato di accusa
Se durante il mandato il Presidente Nazionale dovesse rendersi responsabile di attigravemente lesivi dell’onorabilità e/o della sicurezza stessa della Federazione o di una delle associazioni aderenti,su indicazione del Consiglio Nazionale è chiamato ad intervenire il Collegio dei Probi Viri secondo le procedure concordate. La messa in stato di accusa può essere rivolta,con le stesse modalità, anche dal Consiglio Nazionale nei confronti di un Presidente Regionale.
ART. 12- I VICE PRESIDENTI NAZIONALI
Dei tre Vice Presidenti nazionali, uno (il Vicario) è indicato dal candidato Presidente al momento delle elezioni e viene nominato durante il Congresso Generale.
Gli altri due sono eletti direttamente durante il Congresso Generale sulla base di una concreta disponibilità e candidatura manifestata dagli stessi.
Le procedure sono le stesse per l’elezione del Presidente Nazionale. In mancanza di candidature vengono nominati dal neo Presidente eletto, dopo opportuna consultazione, in un secondo momento.
Durano in carica tre anni e possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi (sei anni in totale). Come per il Presidente Nazionale anche per i Vice-Presidenti vige l’incompatibilità con qualunque carica sociale in seno ai Consigli Direttivi Regionali ad eccezione del semplice consigliere.
Il ruolo di Vice-Presidente Vicario è senza dubbio il più rilevante fra i tre, in quanto potenziale e legale Presidente nel caso si verifichino le fattispecie citate al comma n° 6 e n° 7 dell’art. 11 del presente Statuto.
Le tre cariche di Vice-Presidenti Nazionali devono essere suddivise rispettivamente per area geografica in Nord, Centro – Sud ed Isole.
ART. 13- IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato durante il Congresso Generale su indicazione del Presidente della Federazione al momento della sua elezione ed è incaricato della tenuta e della custodia di tutti gli atti della Federazione, esclusi quelli di pertinenza del Tesoriere.
Egli è incaricato della tenuta della corrispondenza, della tenuta amministrativa dei libri e degli archivi della Federazione, sempre con esclusione di quelli riservati al Tesoriere.
Egli, o chi in sua funzione nominato, è tenuto alla redazione e stesura dei verbali del Consiglio Direttivo, del Consiglio Nazionale e del Congresso Generale; verbali sottoscritti dai primi due Organi Sociali.
ART. 14- IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato durante il Congresso Generale su indicazione del Presidente della Federazione al momento della sua elezione ed è incaricato della contabilità della Federazione. Egli osserverà le regole della contabilità generale, dovrà essere in grado di dare spiegazioni e di rendere conto della situazione della tesoreria.
Egli renderà conto in Consiglio Nazionale della gestione annuale.
Su un conto bancario acceso ed intestato alla Federazione presso una banca scelta dal Presidente Nazionale, saranno depositati i fondi provenienti dalle quote associative.
Il Tesoriere avrà la firma congiunta con il Presidente per operare sul conto corrente e sarà responsabile della custodia e gestione dello stesso.
ART. 15- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
comma 1- Composizione, durata ed elezioni
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto in sede di Congresso Generale su proposta del neo Presidente Nazionale. E’ composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Possono farne parte tutti i soci della Federazione ed anche persone estranee alla stessa.
Il Collegio dura in carica tre anni e tutti i componenti possono essere riconfermati per un secondo mandato.
comma 2- Competenze
Il Presidente del Collegio dovrebbe essere una persona competente in materie di ragioneria e di contabilità, diversamente sarebbe opportuno che l’incarico fosse affidato ad un tecnico esterno.
Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione economica e finanziaria e sulla tenuta delle scritture contabili. In sede d’approvazione del conto consuntivo riferisce con relazione scritta all’assemblea del Consiglio Nazionale. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta l’anno in sede di Consiglio Nazionale per la ratifica del bilancio dell’anno precedente. ( c f r art.9 comma2)
comma 3- Convocazioni e deliberazioni
Il Collegio è riunito dal suo Presidente ed è convocato per via telematica con risposta di ricevimento con un preavviso almeno un mese prima della data fissata per l’incontro. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a nessuna delle riunioni ordinarie annue previste, decade dall’Ufficio. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha il diritto di scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
comma 4- Rapporto sulla gestione finanziaria
I revisori dei Conti dovranno presentare all’Assemblea annuale del Consiglio Nazionale un rapporto scritto sulla gestione finanziaria della Federazione. Tale rapporto dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio Nazionale almeno un mese prima della sua convocazione.
comma 5- Irregolarità
In caso di constatate irregolarità da parte di uno o più revisori dei conti, dovrà essere fatto dal Presidente della Federazione un rapporto scritto al Collegio dei Probi Viri, che provvederà ad adottare le misure più opportune di sua competenza.
ART. 16- IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI
comma 1- Composizione e durata
Il Collegio dei Probi Viri è eletto in sede di Congresso Generale su proposta del neo Presidente Nazionale. Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Possono farne parte tutti i soci della Federazione ed essere nominati anche terzi estranei, a condizione che siano di provata esperienza e probità. Il Collegio dura in carica tre anni e tutti i componenti possono essere riconfermati per un secondo mandato.
comma 2- Competenze
Il Collegio dei Probi Viri è chiamato a dirimere, giudicando secondo equità in una ed inappellabile istanza, le controversie tra i Soci e tra questi e la Federazione. E’ garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In sede di Congresso Generale, nel caso di due o più candidature alla carica di Presidente nazionale, si costituisce in Comitato elettorale (cfr. comma 4 art.11). Nel caso di messa in stato di accusa del Presidente Nazionale o di un Presidente regionale si costituisce in Collegio giudicante (gran giurì) (cfr. comma 9 art.11).
comma 3- Convocazioni e deliberazioni
Il Collegio è riunito dal suo Presidente ed è convocato per via telematica con risposta di ricevimento con un preavviso almeno un mese prima della data fissata per l’incontro. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a nessuna delle riunioni ordinarie annuali previste, decade dall’Ufficio.
Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
comma 4- Il gran giurì
I procedimenti dinnanzi al Collegio dei Probi Viri seguono le norme e la forma dell’arbitrato irrituale, i cui membri devono decidere secondo equità nei modi previsti dal Codice Civile, dalle leggi speciali e dalla consuetudine.
Il Collegio dei Probi Viri si riunisce in Gran Giurì nella composizione ordinaria con l’aggiunta di tre Presidenti delle associazioni aderenti, scelti per sorteggio, esclusa/e quella/e di cui fanno parte il/il Socio/il sottoposto/i a giudizio.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 17- LE ENTRATE E LE USCITE
comma 1-Patrimonio sociale e riserve
Il patrimonio sociale ed i mezzi finanziari con cui si provvede alle spese della Federazione sono costituiti da:
a) un fondo ordinario formato con i contributi annuali dei Soci e con gli altri eventuali contributi volontari, elargizioni, indennità, liberalità od altre beneficenze ricevute da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che in qualche modo vogliono favorire la vita e lo sviluppo della Federazione;
b) entrate derivanti dalle molteplici attività della Federazione al fine dell’ottenimento degli scopi statutari;
c) da un eventuale fondo rappresentato dagli eventuali avanzi della gestione annuale che vengono riutilizzati nella gestione finanziaria dell’anno successivo per costituire il patrimonio della Federazione con delibera del Consiglio Direttivo e comunque utilizzato per il conseguimento delle finalità statutarie.
Le riserve e gli utili di qualunque natura non possono mai essere distribuiti fra i soci, né durante l’esistenza, né dopo la cessazione della Federazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
comma 2- Quota sociale
Il Consiglio Nazionale determina di anno in anno la quota complessiva ed uniformata dovuta dai Soci iscritti, alle rispettive Associazioni Regionali. Determina inoltre l’ammontare della quota dovuta alla Federazione dalle Associazioni Regionali aderenti o dai singoli Soci che è fissata entro il 30 Aprile di ogni anno (cfr. punto 3 art. 5).
Le associazioni aderenti sono tenute a versare alla Federazione il saldo della quota dovuta commisurata al numero dei soci iscritti al 30 Aprile dell’anno in corso.
Si dà facoltà alle Associazioni Regionali di gestire i tesseramenti successivi alla data del 30 Aprile. La Federazione si impegna a pagare la quota associativa ad organizzazioni nazionali ed internazionali delle quali dovesse farne parte e funge da trait- d’union tra le stesse e le diverse Associazioni aderenti. Un eventuale disavanzo dovrà essere reintegrato dalle Associazioni aderenti, proporzionalmente ai propri iscritti, al di fuori delle normali quote dovute per il tesseramento o altre spettanze. Le tessere associative saranno fornite dalla Federazione alle singole Associazioni aderenti.
ART. 18- ALBO DEI SOCI DELLA FEDERAZIONE
La Federazione pubblicherà ogni triennio un albo o similare per via telematica con tutti i nomi dei Soci in servizio e relativa carica ricoperta al momento, struttura ricettiva con recapiti nella quale prestano la loro opera. Inoltre, dietro approvazione del Consiglio Nazionale, l’elenco dei Soci senior, aspiranti, aderenti, sostenitori ed onorari, nonché la composizione degli organi sociali. Il tutto in ottemperanza alla legge sulla privacy.
La Federazione fornirà alle singole associazioni un numero di copie del prodotto che non sarà inferiore al numero dei propri Soci.
ART. 19- TRASFERIMENTI
I Soci delle Associazioni aderenti alla Federazione che per motivi di lavoro cambiano residenza privata o professionale, non dovranno essere trasferiti d’ufficio, ma solo dietro loro esplicita richiesta diretta alla Presidenza della nuova Associazione dove si trova il nuovo recapito privato o professionale. Sarà quest’ultima che deciderà sull’accoglimento o meno della richiesta, mantenendo la stessa categoria di associato.
In caso di trasferimenti all’estero o in località dove non è presente un’associazione aderente, il Socio può richiedere di restare tesserato presso la FAIPA, decadendo l’obiettivo (in un anno) di costituzione di una nuova Associazione, l’associato verrà integrato nell’Associazione aderente più vicina alla sua residenza.
ART. 20- BOLLETTINO O SIMILARE
La Federazione si riserva di pubblicare un Bollettino telematico, in cui verranno riportate le notizie, anche in succinto, che perverranno dalle diverse Associazioni aderenti.
ART. 21- DURATA E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
La Federazione ha durata illimitata. L’Assemblea dei soci riunita in sede straordinaria del Congresso Generale, delibera sull’eventuale scioglimento di essa, adottando le relative deliberazioni con le modalità e la maggioranza previste agli articoli che precedono. Il patrimonio della Federazione, in caso di scioglimento, è devoluto ad opere di beneficenza